ASSICURAZIONI

La sicurezza nella   pratica   sportiva   è   fondamentale   per   tutte   le   associazioni   e   società   sportive   che   hanno   voglia   di
pianificare   attività   strutturate   e   interessanti.   Per   offrire   un   evento   sportivo   curato   e   in   grado   di   mettere   le   persone
nella   condizione   di   praticare   le   attività   con   serenità   è   indispensabile   curare   l’agibilità   e   la   manutenzione   delle
strutture, ma anche offrire una tutela assicurativa su infortuni, eventi gravi e risarcimenti.
Per   mettere   i   nostri   affiliati   nella   condizione   di tutelare   i   propri   iscritti dai   rischi   di   eventi   accidentali   lesivi,   la
POLISPORTIVA   FUTURA   BASKETBALL   valuta   periodicamente accordi   assicurativi che   permettano   di   organizzare
iniziative e manifestazioni in sicurezza e con passione.
Lo Sport come valore, benessere sociale e qualità della vita è SPORT IN SICUREZZA
ASD POLISPORTIVA FUTURA BASKETBALL è assicurata in convenzione con lo CSEN.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A   maggior   precisazione   dell’art.   21   “Oggetto   dell’Assicurazione”   delle   Norme   che   regolano   l’assicurazione   infortuni,
l'assicurazione vale per gli iscritti al camp nelle date concordate.
L’assicurazione   opera   senza   limiti   di   età   e   per   il   mondo   intero   a   condizione   che   le   attività   sportive   e   del   tempo
libero   previste   fra   le   finalità   statutarie   dello   CSEN   siano   svolte   sotto   l’egidia   del   Contraente   in   occasione   ed   in
circostanze   previste   dai   regolamenti   sportivi,   dai   calendari   o   da   accordi   delle   Associazioni   purchè   definiti   in   data
certa antecedente all’evento che ha generato l’infortunio cosi come previsto dall’Art.3 comma terzo del Decreto.
ASSICURATI
L'assicurazione vale per le persone appartenenti alle seguenti categorie :
A) ISCRITTI, ADDETTI
SOMME ASSICURATE
L’Assicurazione è prestata per ciascuna persona di ogni categoria sulla
base delle somme assicurate qui di seguito riportate:
A) MORTE € 80.000= (ottantamila/00)
INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000= (ottantamila/00)
con   franchigia   fissa   ed   assoluta   del   6%   per   tutte   le   attività   sportive   e   del   tempo   libero   tranne   che   per   le   specialità
pericolose per le quali la franchigia verrà applicata nella misura del 9%.
L'assicurazione   è   prestata   nei   confronti   delle   persone   appartenenti   alle   categorie   indicate   nel   presente   allegato,
per   le   somme   ivi   riportate.   Tali   persone   devono   trovarsi   in   condizioni   di   assicurabilità   ai   sensi   delle   Norme   di
polizza.
Ciò premesso il Contraente è esonerata dall'obbligo:
della denuncia della generalità delle persone assicurate.
Per   l'identificazione   di   tali   persone,   si   farà   riferimento   alle   risultanze   dei   libri   o   dei   registri   di   amministrazione   del
Contraente.   .   La   Contraente   si   impegna   a   tale   fine   ad   esibire   in   qualsiasi   momento   alle   persone   incaricate   dalla
Società   di   effettuare   accertamenti   e   controlli      della   denuncia   delle   infermità,   difetti   fisici   o   mutilazioni   da   cui   gli
Assicurati   fossero   affetti   al   momento   della   stipulazione   della   polizza   o   che   dovessero   in   seguito   sopravvenire,
fermo    il    disposto    dell’Art.    18    “Persone    non    assicurabili”    delle    Norme    comuni    ai    moduli    e    dell’Art.29    “Criteri
d’indennizzabilità” delle Norme che regolano l’assicurazione infortuni.
Permane   invece   l’obbligo   per   il   Contraente   di   denunciare   le   altre   eventuali   assicurazioni   che   lo   stesso   avesse   in
corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.
DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE
Nel   caso   che   l’infortunio   residui   postumi   invalidanti   di   natura   permanente   questi   verranno   determinati   secondo   la
Tabella Lesioni annessa al Decreto detratta la franchigia operante per le specialità sportiva praticata.
In   caso   di   presenza   di   lesioni   non   classificate   nella   Tabella   allegata   al   Decreto   si   farà   riferimento   alla   valutazione
presente nella tabella ANIA.

Assicurazione

Email: lignanobasketacademy@gmail.com Email marketing:  mkt@allstaracademy.it
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INDIRIZZO
ASD POLISPORTIVA FUTURA BASKETBALL
via Veneto 3 Pasian di Prato (UD) Italy
La sicurezza nella   pratica   sportiva   è   fondamentale   per   tutte
le    associazioni    e    società    sportive    che    hanno    voglia    di
pianificare   attività   strutturate   e   interessanti.   Per   offrire   un
evento   sportivo   curato   e   in   grado   di   mettere   le   persone   nella
condizione      di      praticare      le      attività      con      serenità      è
indispensabile    curare    l’agibilità    e    la    manutenzione    delle
strutture,     ma     anche     offrire     una     tutela     assicurativa     su
infortuni, eventi gravi e risarcimenti.
Per    mettere    i    nostri    affiliati    nella    condizione    di tutelare    i
propri     iscritti dai     rischi     di     eventi     accidentali     lesivi,     la
POLISPORTIVA             FUTURA             BASKETBALL             valuta
periodicamente accordi      assicurativi che      permettano      di
organizzare    iniziative    e    manifestazioni    in    sicurezza    e    con
passione.
Lo   Sport   come   valore,   benessere   sociale   e   qualità   della   vita   è
SPORT IN SICUREZZA
ASD    POLISPORTIVA    FUTURA    BASKETBALL    è    assicurata    in
convenzione con lo CSEN.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
A         maggior         precisazione         dell’art.         21         “Oggetto
dell’Assicurazione”   delle   Norme   che   regolano   l’assicurazione
infortuni,    l'assicurazione    vale    per    gli    iscritti    al    camp    nelle
date concordate.
L’assicurazione    opera    senza    limiti    di    età    e    per    il    mondo
intero   a   condizione   che   le   attività   sportive   e   del   tempo   libero
previste   fra   le   finalità   statutarie   dello   CSEN   siano   svolte   sotto
l’egidia     del     Contraente     in     occasione     ed     in     circostanze
previste   dai   regolamenti   sportivi,   dai   calendari   o   da   accordi
delle   Associazioni   purchè   definiti   in   data   certa   antecedente
all’evento    che    ha    generato    l’infortunio    cosi    come    previsto
dall’Art.3 comma terzo del Decreto.
ASSICURATI
L'assicurazione     vale     per     le     persone     appartenenti     alle
seguenti categorie :
A) ISCRITTI, ADDETTI
SOMME ASSICURATE
L’Assicurazione    è    prestata    per    ciascuna    persona    di    ogni
categoria sulla
base delle somme assicurate qui di seguito riportate:
A) MORTE € 80.000= (ottantamila/00)
INVALIDITA’ PERMANENTE € 80.000= (ottantamila/00)
con   franchigia   fissa   ed   assoluta   del   6%   per   tutte   le   attività
sportive    e    del    tempo    libero    tranne    che    per    le    specialità
pericolose    per    le    quali    la    franchigia    verrà    applicata    nella
misura del 9%.
L'assicurazione     è     prestata     nei     confronti     delle     persone
appartenenti   alle   categorie   indicate   nel   presente   allegato,
per   le   somme   ivi   riportate.   Tali   persone   devono   trovarsi   in
condizioni di assicurabilità ai sensi delle Norme di polizza.
Ciò premesso il Contraente è esonerata dall'obbligo:
della denuncia della generalità delle persone assicurate.
Per   l'identificazione   di   tali   persone,   si   farà   riferimento   alle
risultanze    dei    libri    o    dei    registri    di    amministrazione    del
Contraente.   .   La   Contraente   si   impegna   a   tale   fine   ad   esibire
in   qualsiasi   momento   alle   persone   incaricate   dalla   Società   di
effettuare    accertamenti    e    controlli        della    denuncia    delle
infermità,    difetti    fisici    o    mutilazioni    da    cui    gli    Assicurati
fossero   affetti   al   momento   della   stipulazione   della   polizza   o
che    dovessero    in    seguito    sopravvenire,    fermo    il    disposto
dell’Art.   18   “Persone   non   assicurabili”   delle   Norme   comuni   ai
moduli   e   dell’Art.29   “Criteri   d’indennizzabilità”   delle   Norme
che regolano l’assicurazione infortuni.
Permane   invece   l’obbligo   per   il   Contraente   di   denunciare   le
altre   eventuali   assicurazioni   che   lo   stesso   avesse   in   corso   o
stipulasse    per    un    rischio    analogo    a    quello    della    presente
polizza.
DETERMINAZIONE DELL’INVALIDITA’ PERMANENTE
Nel    caso    che    l’infortunio    residui    postumi    invalidanti    di
natura   permanente   questi   verranno   determinati   secondo   la
Tabella    Lesioni    annessa    al    Decreto    detratta    la    franchigia
operante per le specialità sportiva praticata.
In   caso   di   presenza   di   lesioni   non   classificate   nella   Tabella
allegata    al    Decreto    si    farà    riferimento    alla    valutazione
presente nella tabella ANIA.

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